Dopo la nascita del nuovo Dicastero per Laici, famiglia e vita, con il Motu Proprio Humanam progressionem,
firmato il 17 agosto scorso e pubblicato il 31 dello stesso mese, papa Francesco ha istituito il ‘’Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale”, ponendo un altro mattone per la riforma della Curia. Il santo Padre ha nominato prefetto dell’organismo il cardinale Peter Kodwo Appiah Turkson, attualmente presidente del Pontifico Consiglio della giustizia e della pace.
Il nuovo organismo, frutto dello studio del Consiglio dei nove cardinali (C9), mette insieme, facendone cessare le funzioni a partire dal prossimo I gennaio, i seguenti Pontifici Consigli: Giustizia e Pace, Cor Unum, Pastorale per i Migranti e gli Itineranti e Pastorale per gli Operatori Sanitari. Essendo abrogati gli articoli 142-153 della Costituzione apostolica di Giovanni Paolo II Pastor Bonus, i suddetti Consigli vengono contestualmente soppressi.
Posto che “la Chiesa è chiamata a promuovere lo sviluppo integrale dell’uomo alla luce del Vangelo. Tale sviluppo si attua mediante la cura per i beni incommensurabili della giustizia, della pace e della salvaguardia del creato”, scopo del dicastero è “attuare la sollecitudine della Santa Sede nei suddetti ambiti, come pure in quelli che riguardano la salute e le opere di carità”. In particolare, si legge nello Statuto,
approvato nello stesso giorno del Motu Proprio,
“Il Dicastero esprime pure la sollecitudine del Sommo Pontefice verso l’umanità sofferente, tra cui i bisognosi, i malati e gli esclusi, e segue con la dovuta attenzione le questioni attinenti alle necessità di quanti sono costretti ad abbandonare la propria patria o ne sono privi, gli emarginati, le vittime dei conflitti armati e delle catastrofi naturali, i carcerati, i disoccupati e le vittime delle forme contemporanee di schiavitù e di tortura e le altre persone la cui dignità è a rischio” (Art. 1 § 3).
Novità di assoluto rilievo è il fatto che la Sezione che si occupa specificamente di quanto concerne i profughi e migranti “ è posta ad tempus sotto la guida del Sommo Pontefice che la esercita nei modi che ritiene opportuni” (cfr. art. 1 § 4). A tal proposito si nota che non era mai successo che un Pontefice dirigesse una sezione, anche se fino alla riforma di Paolo VI il Papa poteva guidare direttamente alcuni dicasteri, in particolare la Segreteria di Stato con Pio XII e quello dei vescovi e delle cause dei santi, che furono guidati da Giovanni XXIII e da Pio XII fino alla riforma.
Tutti temi che verranno approfonditi “nel solco della dottrina sociale della Chiesa”, adoperandosi "affinché essa sia largamente diffusa e tradotta in pratica e i rapporti sociali, economici e politici siano sempre più permeati dallo spirito del Vangelo" (cfr. art. 3 § 1).
Nel dettaglio all’art. 3 §2, lo Statuto indica i compiti operativi:
“Raccoglie notizie e risultati di indagini circa la giustizia e la pace, il progresso dei popoli, la promozione e la tutela della dignità e dei diritti umani, specialmente, ad esempio, quelli attinenti il lavoro, incluso quello minorile, il fenomeno delle migrazioni e lo sfruttamento dei migranti, il commercio di vite umane, la riduzione in schiavitù, la carcerazione, la tortura e la pena di morte, il disarmo o la questione degli armamenti nonché i conflitti armati e le loro conseguenze sulla popolazione civile e sull’ambiente naturale (diritto umanitario). Valuta questi dati e rende partecipi gli organismi episcopali delle conclusioni che ne trae, perché essi, secondo opportunità, intervengano direttamente”. Così come, “Il Dicastero si adopera perché nelle Chiese locali sia offerta un’efficace e appropriata assistenza materiale e spirituale – se necessario anche mediante opportune strutture pastorali – agli ammalati, ai profughi, agli esuli, ai migranti, agli apolidi, ai circensi, ai nomadi e agli itineranti” (art. 3 § 3).
Un rapporto viene attuato con le istituzioni cattoliche “che s’impegnano per il rispetto della dignità di ogni persona e l’affermazione dei valori della giustizia e della pace e nell’aiuto ai popoli che sono nell’indigenza, specialmente quelle che prestano soccorso alle loro più urgenti necessità e calamità” (§ 4). Analogamente “il Dicastero può intrattenere relazioni con associazioni, istituti e organizzazioni non governative, anche al di fuori della Chiesa cattolica, impegnate nella promozione della giustizia e della pace. Esso può altresì entrare in dialogo con rappresentanti dei Governi civili e di altri soggetti di diritto internazionale pubblico, ai fini di studio, approfondimento e sensibilizzazione sulle materie di sua competenza e nel rispetto delle competenze degli altri organismi della Curia Romana” (§ 5).
Viene poi disciplinato Rapporto con membri della Curia e con Organismi connessi, per cui l’art. 4 statuisce:
"§ 1. Il Dicastero agisce in stretta collaborazione con la Segreteria di Stato, nel rispetto delle rispettive competenze. La Segreteria di Stato ha competenza esclusiva sulle materie afferenti alle relazioni con gli Stati e con gli altri soggetti di diritto pubblico internazionale. §2. Il Dicastero mantiene stretti rapporti con la Segreteria di Stato specialmente quando si esprime pubblicamente, mediante documenti o dichiarazioni su questioni afferenti alle relazioni coi Governi civili e con gli altri soggetti di diritto internazionale pubblico. §3. Il Dicastero collabora con la Segreteria di Stato anche partecipando alle delegazioni della Santa Sede in incontri intergovernativi nelle materie di propria competenza. §4. Il Dicastero mantiene uno stretto rapporto con la Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, tenendo conto dei suoi Statuti. §5. Sono costituite presso il Dicastero la Commissione per la Carità, la Commissione per l’ecologia e la Commissione per gli operatori sanitari, le quali operano secondo le loro norme. Esse sono presiedute dal Prefetto del medesimo Dicastero e da lui convocate ogni qualvolta è ritenuto opportuno, o necessario. §6. Il Dicastero è competente nei confronti della Caritas Internationalis secondo i suoi Statuti.
“Il Dicastero assume anche le competenze della Santa Sede circa l’erezione e la vigilanza di associazioni internazionali di carità e dei fondi istituiti agli stessi fini, secondo quanto stabilito nei rispettivi Statuti e nel contesto generale della legislazione vigente” (art. 5).